Art. 42
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[1](Art. 40 approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).
[2]Il direttore generale, il segretario generale, i direttori e tutti gli impiegati del Banco, non possono esercitare commerci e industrie, fare operazioni di borsa, ne' avere parte, a qualsiasi titolo, nell'amministrazione di altri istituti di credito, stabilimenti industriali e ditte commerciali.
[3]Il Consiglio di amministrazione puo', pero', consentire, nello interesse del Banco, che sia fatta eccezione al divieto allorche' trattisi di istituti di credito ai quali il Banco partecipi sia direttamente e per conto proprio che pel tramite o nell'interesse di una delle sue speciali aziende o gestioni.
Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva