Art. 43
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[1](Art. 41 approvato con R. decreto 5 gennaio 1922, n. 213).
[2]I direttori e gli amministratori degli istituti di credito, di stabilimenti industriali, i componenti e i rappresentanti di ditte commerciali, e in genere coloro i quali abbiano una esposizione cambiaria permanente col Banco non possono essere eletti a far parte, a qualsiasi titolo, del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione.
[3]I direttori e gli amministratori degli istituti di credito, che non si trovino nelle condizioni previste del comma precedente, possono far parte del Consiglio generale, ma non possono essere delegati al Consiglio di amministrazione.
[4]Piu' componenti di una medesima ditta o piu' gerenti o amministratori di una stessa societa' in nome collettivo non possono far parte del Consiglio generale, ne' del Consiglio di amministrazione.
[5]Non possono parimenti far parte dei detti Consigli coloro che abbiano o abbiano ceduto una lite vertente col Banco, anche come amministratori di ditte o societa' commerciali o industriali; gli avvocati e i procuratori legali dei debitori dell'Istituto in cause vertenti tra costoro e l'Istituto medesimo; coloro che abbiano lasciato cadere in sofferenza effetti cambiari o siano per qualsiasi titolo debitori inadempienti verso il Banco e le sue aziende o abbiano comunque cagionato perdita all'uno e alle altre.
Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva