Art. 44

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 42 approvato con R. decreto 5 gennaio 1922, n. 213).

[2]Non possono far parte delle Commissioni di sconto i falliti, il nome dei quali non sia stato cancellato dall'albo secondo le disposizioni del Codice di commercio, coloro che, quantunque non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali e coloro che abbiano o abbiano cedute liti vertenti col Banco o con le sue aziende, anche come amministratori di ditte, societa' commerciali o industriali, abbiano effetti in sofferenza o che siano, per qualsiasi motivo, debitori inadempienti verso il Banco medesimo ed aziende annesse.

[3]Il padre e il figlio, il suocero e il genero, i fratelli, i cognati, lo zio ed il nipote, e piu' componenti di una medesima ditta, gerenti o amministratori di una stessa societa', non possono fare contemporaneamente parte di una Commissione di sconto.

Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-05-14;818~art44 · fonte su Normattiva