Art. 45
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[1](Art. 43 approvato con R. decreto 3 giugno 1925, n. 1446).
[2]Quando risultino disordini nell'azienda, o si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie, od altri fatti che rivelino gravi irregolarita' nell'amministrazione, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Stato, e in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, ha facolta' di promuovere, mediante decreto Reale, la sospensione, la dispensa dal servizio, il collocamento a riposo e la destituzione del direttore generale e dei consiglieri di nomina governativa.
[3]Qualora fatti di uguale indole si possano attribuire a membri elettivi del Consiglio di amministrazione, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Stato, avra' facolta' di scioglierlo, provvedendo a che il Consiglio generale proceda senza indugio alla nomina di altri delegati.
[4]I membri elettivi del Consiglio disciolto non possono essere rieletti che dopo un biennio.
[5]Fino a che il Consiglio di amministrazione non sia regolarmente ricostituito, le funzioni ad esso demandate dal presente statuto saranno esercitate dal direttore generale, o, in sua mancanza, da quel consigliere di nomina governativa che sara' designato dal Ministro per le finanze-
Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva