Art. 46

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[1](Art. 44 approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).

[2]Quando risultino gravi violazioni delle disposizioni statutarie per parte del Consiglio generale del Banco, il Ministro per le finanze, senza pregiudizio delle facolta' di sospensione e di revoca delle deliberazioni di esso, conferitegli dalle disposizioni in vigore, puo', sentito il Consiglio di Stato, e in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, promuovere un decreto Reale, per lo scioglimento del Consiglio generale, avanti la scadenza del biennio, di cui all'art. 15, provvedendo contemporaneamente alla delegazione delle funzioni demandate al Consiglio medesimo ed al Consiglio di amministrazione dal presente statuto.

[3]In questo caso, il Consiglio generale ed il Consiglio di amministrazione dovranno essere ricostituiti entro sei mesi.

[4]Visto, d'ordine di S. M. il Re:

[5]Il Ministro per le finanze:

[6]De' Stefani.

Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-05-14;818~art46 · fonte su Normattiva