Art. 5

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[1](Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).

[2]Il Banco puo' emettere, contro versamento della valuta corrispondente, i seguenti titoli di credito nominativi:

  • a)vaglia cambiari ed assegni bancari trasmissibili per girata;
  • b)fedi di credito da L. 50 in piu' al nome di privati, ditte, societa' o pubbliche amministrazioni, trasmissibili per girata;
  • c)polizzini di somme inferiori a L. 50 trasmissibili come sopra;
  • d)tratte su piazze del Regno, delle Colonie e dell'estero all'ordine di terzi.

Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-05-14;818~art5 · fonte su Normattiva