Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).
[2]Il Banco puo' emettere, contro versamento della valuta corrispondente, i seguenti titoli di credito nominativi:
- a)vaglia cambiari ed assegni bancari trasmissibili per girata;
- b)fedi di credito da L. 50 in piu' al nome di privati, ditte, societa' o pubbliche amministrazioni, trasmissibili per girata;
- c)polizzini di somme inferiori a L. 50 trasmissibili come sopra;
- d)tratte su piazze del Regno, delle Colonie e dell'estero all'ordine di terzi.
Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva