Art. 6

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[1](Approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 584).

[2]Il Banco sconta a non piu' di quattro mesi:

  • a)cambiali ed assegni bancari, muniti di due o piu' firme di persone o societa' o ditte notoriamente solvibili;
  • b)buoni del Tesoro;
  • c)note di pegno emesse da societa' di magazzini generali legalmente costituiti e da depositi franchi, e quelle indicate nell'art. 8 della legge 5 luglio 1908, n. 404, per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati;
  • d)cedole e di titoli sui quali l'Istituto puo' fare anticipazioni;
  • e)altri titoli o effetti ammessi da leggi speciali.

Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-05-14;818~art6 · fonte su Normattiva