Art. 6
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[1](Approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 584).
[2]Il Banco sconta a non piu' di quattro mesi:
- a)cambiali ed assegni bancari, muniti di due o piu' firme di persone o societa' o ditte notoriamente solvibili;
- b)buoni del Tesoro;
- c)note di pegno emesse da societa' di magazzini generali legalmente costituiti e da depositi franchi, e quelle indicate nell'art. 8 della legge 5 luglio 1908, n. 404, per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati;
- d)cedole e di titoli sui quali l'Istituto puo' fare anticipazioni;
- e)altri titoli o effetti ammessi da leggi speciali.
Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva