Art. 7
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[1](Approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 584).
[2]Il Banco fa anticipazioni:
- a)sopra titoli del Debito pubblico dello Stato e buoni del Tesoro;
- b)sopra titoli garantiti dallo Stato o dei quali lo Stato abbia garantito gli interessi, sia direttamente, sia per mezzo di sovvenzioni vincolate espressamente al pagamento degli interessi degli stessi titoli;
- c)sopra cartelle degli istituti di credito fondiario;
- d)sopra le cartelle emesse ai termini della legge 25 giugno 1906, n. 255, dalla Sezione annessa alla sede di Catanzaro dello Istituto di credito agrario «Vittorio Emanuele III»;
- e)sopra titoli pagabili in oro, emessi o garantiti da Stati esteri;
- f)sopra valute d'oro e d'argento, tanto nazionali quanto estere al corso legale, e sopra verghe d'oro;
- g)sopra sete grezze o lavorate in organzini ed in trame, e sopra verghe di argento;
- h)sopra fedi di deposito di magazzini generali legalmente costituiti e di depositi franchi, e sopra ordini in derrate o in zolfi;
- i)sopra certificati di deposito di spiriti e di cognac esistenti nei magazzini costituiti legalmente;
- j)sopra fedi di deposito di sete, emesse dai magazzini legalmente costituiti;
- k)sopra fedi di deposito di zolfi dei magazzini generali, di cui nella legge 15 luglio 1906, n. 333, e di quelli ad essi equiparati, ai sensi dell'art. 13 del R. decreto 22 luglio 1906, n. 378;
- l)sopra fedi di deposito dei magazzini generali per gli agrumi e loro derivati, esercitati dalle societa' di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1903, n. 320;
- m)sopra depositi di derivati di prodotti agrumari;
- n)sopra altri titoli, merci o valori indicati da leggi speciali.
[3]Per i limiti della somma da anticipare e per la durata della operazione si osservano le leggi in vigore.
[4]Inoltre il Banco fa anticipazioni alla Cassa depositi e prestiti, ai termini dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1907, numero 804.
Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva