Art. 8
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[1](Approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 1446).
[2]Il Banco riceve versamenti in conto corrente con o senza; interesse nei limiti stabiliti dalla legge e nei modi prescritti dal regolamento.
Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva