Art. 9
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[1](Approvato con R. decreto 5 gennaio 1922, n. 213).
[2]Il Banco:
- a)accetta in custodia depositi di titoli e documenti, di verghe, monete d'oro e d'argento, gioie ed altri oggetti preziosi, secondo le norme stabilite nel regolamento;
- b)acquista e vende a contanti o a termine, per proprio conto, tratte, cambiali ed assegni sull'estero, osservate le disposizioni di legge sugli istituti di emissione;
- c)s'incarica per conto di terzi:
[3]della compra e vendita di titoli a norma del regolamento, dello incasso di effetti pagabili nelle piazze in cui abbia sedi, succursali, filiali o agenzie, ovvero una rappresentanza o corrispondenza diretta o indiretta;
[4]della riscossione di titoli esigibili nel Regno e all'estero;
[5]del servizio di cassa a loro rischio.
Testo vigente dal 10 giugno 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva