Art. 11
Art. 7 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638
[1]I primi referendari, i referendari e i segretari sono assegnati a ciascuna sezione con ordinanza del presidente del Consiglio di Stato.
[2]A ciascuna delle sezioni giurisdizionali potranno essere destinati, quando occorre, anche piu' di uno fra primi referendari e referendari.
[3]Tanto nelle sezioni consultive, quanto nelle giurisdizionali, i primi riferendari e i referendari istruiscono gli affari che sono loro commessi, e ne rifericono alla sezione, e, quando ne sia il caso, al Consiglio in adunanza generale. Ed hanno voto deliberativo, se siano relatori o vengano chiamati a supplire consiglieri assenti o impediti.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti