Art. 14
Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638
[1]Il Consiglio di Stato:
[2]1° Da' parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura, pei quali sia interrogato dai Ministri del Re;
[3]2° Formola quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti