Art. 22 — Art. 18 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638
[1]E' in facolta' del presidente, quando il Consiglio sia chiamato a dar parere sopra affari di natura mista o indeterminata, di formare commissioni speciali, scegliendone i consiglieri nelle sezioni.
[2]Potra' anche aggiungere alla sezione incaricata di esaminare determinati affari alcuni membri di altre sezioni, i quali, pero', in questi casi, non hanno che voto consultivo.
[3]In caso di assenza o d'impedimento di membri di una sezione, il presidente puo' provvisoriamente destinare a supplirli quelli di un'altra sezione.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti