Art. 22Art. 18 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638

[1]E' in facolta' del presidente, quando il Consiglio sia chiamato a dar parere sopra affari di natura mista o indeterminata, di formare commissioni speciali, scegliendone i consiglieri nelle sezioni.

[2]Potra' anche aggiungere alla sezione incaricata di esaminare determinati affari alcuni membri di altre sezioni, i quali, pero', in questi casi, non hanno che voto consultivo.

[3]In caso di assenza o d'impedimento di membri di una sezione, il presidente puo' provvisoriamente destinare a supplirli quelli di un'altra sezione.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054~art22 · fonte su Normattiva