Art. 33

[1]Testo unico-art. 33

[2](Art. 25 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; Art. 12. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840).

[3]Negli affari che a norma della presente legge, possono formare oggetto di ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, il Governo, avuto il parere della sezione competente, non puo' richiedere, in via amministrativa, lo esame del Consiglio di Stato in adunanza generale.

[4]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).

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Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054~art33 · fonte su Normattiva