Art. 25 — Art. 21 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638
Avuto il parere di una sezione, il ministro puo', salve le disposizioni dell'art. 33, richiedere al presidente che l'affare sia riproposto all'esame dell'intero Consiglio e discusso in adunanza generale.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti