Art. 36
[1]Testo unico-art. 36
[2]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
[1]Testo unico-art. 36
[2]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
TRIBUNALI AMMINISTRATIVI - COLLEGIO GIUDICANTE - INTEGRAZIONE CON MAGISTRATI DI ALTRO TRIBUNALE - OMESSA PREVISIONE - NORMATIVA SOPRAVVENUTA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Vanno restituiti al giudice a quo, perche' accerti la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale alla stregua della legge 27 aprile 1982, n. 186, sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione, gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 43, secondo comma, e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonche' dell'art. 19, stessa legge, nel combinato disposto con gli artt. 32 e 36, ultimo comma, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 24, 54, 103, 111, 113, 125 e 130 Cost., in quanto la legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, non ha previsto (salvo che per i primi sei mesi dalla istituzione) un meccanismo idoneo ad integrare i collegi giudicanti con magistrati di altro tribunale ove cio' si rendesse necessario al fine di comporre il collegio. L'art. 25, secondo comma, della sopravvenuta legge 27 aprile 1982, n. 186, ha previsto, infatti, la possibilita' d'integrazione del collegio di un T.A.R. con magistrati di altri T.A.R., inviati in missione, ove si verifichino particolari circostanze per cui un T.A.R. non possa funzionare per mancanza del numero dei magistrati necessari a formare il collegio giudicante.
Riguarda ancheart. 26 legge 1034/1971art. 32 Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. (024U1054)art. 19 legge 1034/1971art. 43 legge 1034/1971
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 2
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Art. 3
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Art. 4
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Art. 6
Testo unico-art. 6 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
Art. 7
Testo unico-art. 7 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104…
Art. 8
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054~art36 · fonte su Normattiva