Art. 46
[1]Testo unico-art. 46
[2]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Apro la norma…
[1]Testo unico-art. 46
[2]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - DOMANDA DI REVOCAZIONE FONDATA SU ELEMENTI DI FATTO NON MENZIONATI IN GIUDIZIO E SU PRETESO ERRORE DI FATTO NON EVIDENTE O IMMEDIATAMENTE ACCERTABILE - NON RICORRE L'IPOTESI DI CUI ALL'ART. 395 N. 4 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 46 T.U. 26 GIUGNO 1924 N. 1054 DELLE LEGGI SUL CONSIGLIO DI STATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE RELATIVE QUESTIONI.
Anche se fosse ammissibile la revocazione per le sentenze della Corte costituzionale, non ricorre l'ipotesi di cui al n. 4 dell'art. 395 C.P.C. in relazione all'art. 46 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054 delle leggi sul Consiglio di Stato, quando la revocazione sia invocata in base a dati di fatto introdotti in giudizio per la prima volta con la relativa domanda, perche' in tal caso la sentenza non puo' dirsi l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa. Del pari non ricorre la suddetta ipotesi di revocazione quando l'errore invocato non sia evidente ed immediatamente accertabile, ma occorrano al riguardo nuovi e complessi calcoli. Nei casi suddetti la domanda di revocazione e' manifestatamente infondata. (Nella specie l'Ente per la colonizzazione della maremma Tosco-laziale aveva chiesto alla Corte costituzionale la revocazione della sentenza n. 70 del 25 novembre 1958, con cui erano stati dichiarati costituzionalmente illegittimi i decreti di esproprio del Presidente della Repubblica del 29 novembre 1952 n. 2825 e del 27 dicembre 1952 n. 3995, assumendo che gli stessi erano viziati solo parzialmente da illegittimita' costituzionale perche' il soggetto espropriato non era esente da espropriazione per la quota di reddito dominicale complessivo eccedente L. 20.000, essendo al 15 novembre 1949 il reddito dominicale medio per ettaro inferiore a L. 100, dato quest'ultimo introdotto per la prima volta in giudizio con la domanda di revocazione).
Riguarda ancher.d. 1443/1940
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054~art46 · fonte su Normattiva