Art. 1

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[1]TESTO UNICO DELLE LEGGI SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO

[2]Art. 1. Sfera - territoriale di applicazione

[3]Art. 3, legge numero 646/1950; articolo unico legge n. 13/1955; art. 1, legge unico legge n. 760/1956; articolo unico legge n. 2523/1952. Il presente testo unico si applica qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle Regioni Abruzzi, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Citta' ducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma, compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, all'isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

[4]Art. 3, c. 2°, n. 646/1950, articolo 8, legge numero 634/1957. Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara' limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

[5]Articolo unico legge n. 2523/1952. Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art1 · fonte su Normattiva