Art. 100

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[1]Costituzione di societa' finanziarie per lo sviluppo industriale

[2]Art. 15, legge numero 1462/1962. La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui al primo comma dell'art. 5; puo' concorrere, con enti pubblici e privati, alla costituzione di societa' finanziarie operanti nei territori di cui all'art. 1, ed aventi per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nei territori medesimi, e assumere partecipazioni in societa' della stessa natura gia' costituisce col concorso di enti pubblici.

[3]Art. 12, c.u., legge n. 717/1965; articolo 15, c. 2°, legge n. 1462/1962. La Cassa puo' essere, altresi', autorizzata dal Comitato predetto, sulla base delle direttive fissate dal piano di coordinamento, a concorrere mediante anticipazioni finanziarie all'attuazione degli interventi delle societa' di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art100 · fonte su Normattiva