Art. 101
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1968 al 6 maggio 1969. Leggi il testo vigente →
[1]Finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali
[2]Art. 12, c. 1°, legge n. 717/1965. Alla concessione dei finanziamenti a medio termine per la costruzione di nuovi impianti industriali, il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti esistenti, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, l'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS e gli altri istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine.
[3]idem, c. 2°. Nelle spese ammissibili al finanziamento, possono essere comprese, nel limite del 40 per cento del totale, quelle occorrenti alla formazione di scorte adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attivita' dell'impresa.
[4]idem, c. 3°. Il tasso agevolato annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, e' determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
[5]Art. 12, c. 4°, legge n. 717/1965. Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa e' autorizzata a concedere agli istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalita' determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato, un concorso sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori di cui all'art. 1, oppure limitatamente agli istituti anzidetti aventi sede fuori dei territori medesimi, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri.
[6]Art. 2, c. 1°, legge n. 498/1967. L'onere derivante alla Cassa per il Mezzogiorno dalla concessione del concorso sugli interessi, previsto dal precedente comma, e' imputato per le prime cinque annualita' sull'apporto complessivo autorizzato dall'articolo 20 a favore della Cassa medesima per il quinquennio 1965-1969.
[7]idem, c. 2°. Le annualita' successive al 1969 e fino al 1980, per un importo non superiore a lire 260 miliardi, sono iscritte nel bilancio dello Stato in conto dei fondi che sono stanziati, ai sensi dell'art. 16, primo comma, per assicurare lo svolgimento dell'attivita' della Cassa fino al 31 dicembre 1980.
[8]idem, c. 3°. Tale somma viene iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per un importo non superiore a 22.000 milioni nell'esercizio 1970, a 24.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1978, a 22.500 milioni nell'esercizio 1979 e a 19.500 milioni nell'esercizio 1980.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 6 maggio 1969 · versione 0 su Normattiva