Art. 102

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[1]Contributi per la realizzazione e l'ampliamento di impianti industriali

[2]Art. 12, c. 5°, legge n. 717/1965. Per la costruzione di nuovi impianti industriali e l'ampliamento di quelli esistenti sono concessi alle imprese contributi nella misura massima del 20 per cento della spesa per opere murarie, ivi compresi gli allacciamenti, per i macchinari e per le attrezzature.

[3]Art. 11, c. 2°, legge n. 1462/1962; art. 31, c. 2°, legge n. 717/1965 Nell'ambito dei comprensori dei Consorzi di cui all'art. 144, il contributo previsto al precedente comma puo' essere concesso solo per quelle opere che non vengono eseguite dalla Cassa per il Mezzogiorno o dal Consorzio.

[4]Art. 12, c. 6°, legge n. 717/1965. Il contributo e' elevabile fino al 30 per cento per la parte di spesa relativa ai macchinari e alle attrezzature costruite da industrie ubicate nei territori di cui all'art. 1.

[5]idem, c. 7°. Alla concessione dei contributi provvede la Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle scelte prioritarie effettuate dal piano di coordinamento, sia per quanto riguarda i settori di intervento che le localizzazioni e le dimensioni delle singole iniziative, con particolare riguardo:

  • a)allo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali;
  • b)alla formazione e al potenziamento dell'industria di base e di trasformazione, con priorita' per l'impiego delle risorse locali.

[6]idem, c. 8°. Il contributo e' erogato, entro sei mesi dall'entrata in funzione del nuovo stabilimento o, quando si tratti di aziende esistenti, dalla ultimazione dei lavori di ampliamento, in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli eseguiti a cura della Cassa per il Mezzogiorno.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art102 · fonte su Normattiva