Art. 103
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[1]Condizioni di ammissibilita' ai finanziamenti a tasso agevolato e ai contributi
[2]Art. 12, c. 9°, legge n. 717/1965. L'ammissibilita' alle agevolazioni di cui ai due articoli precedenti e' subordinata al preventivo accertamento della conformita' dei singoli progetti ai criteri fissati dal piano di coordinamento. All'accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito, limitatamente alla concessione dei finanziamenti, il Ministro per l'industria, commercio e artigianato.
[3]idem c. 10°. L'accertamento non sostituisce ne' vincola la valutazione tecnico-finanziaria di competenza degli istituti di credito, ai quali spetta altresi' di assicurare, per la durata del mutuo, che l'impiego dei mezzi da essi erogati sia conforme ai programmi finanziati.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva