Art. 104

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Contributi per invasi e opere adduttrici d'acqua a fini industriali Art. 8, legge numero 1462/1962. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata, sulla base delle direttive del piano di coordinamento e con le modalita' determinate dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, a concedere un contributo fino al 40 per cento della spesa occorrente per la costruzione di invasi e per le opere adduttrici di acqua, nei casi in cui ricorrano particolari esigenze di sviluppo industriale.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art104 · fonte su Normattiva