Art. 106
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[1]Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile
[2]Art. 3, c. 1°, D.L.C. P.S. n. 1598/1947. Per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano nei territori indicati all'art. 1 e per le costruzioni annesse e' concessa, per dieci anni dalla loro attivazione, la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.
[3]idem, c. 2°, art. 29, legge n. 634/1957. Per gli stabilimenti gia' esistenti nei detti territori che siano ampliati, trasformati, riattivati, ricostruiti o rammodernati, e' accordata, per dieci anni, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per il reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione, dalla riattivazione, dalla ricostruzione o dal rammodernamento.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 ottobre 1971, n.853
3La L. 6 ottobre 1971, n.853 ha disposto (con l'art. 15, comma 5) che "Le norme di cui agli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 115 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, vanno interpretate nel senso che le agevolazioni fiscali ivi previste si applicano anche per gli alberghi e per le altre iniziative di cui all'articolo 125 del testo unico citato e relative attrezzature - sempre che sussista una complessa organizzazione tecnica degli impianti - nonche' per gli impianti di trasporto per mezzo di funi."
Testo vigente dal 10 novembre 1971 al 13 giugno 1978 · versione 3 su Normattiva