Art. 107

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[1]Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sugli utili reinvestiti in iniziative industriali nel Mezzogiorno

[2]Art. 34, c. 1°, legge n. 634/1957; art. 11, legge numero 555/1959; articolo 13, c. 1°, legge n. 717/1965 La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle societa', dagli enti tassabili in base al bilancio e dalle imprese commerciali che optano per la tassazione in base al bilancio ai sensi dell'art. 104 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, direttamente impiegata nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali, nei territori di cui all'art. 1 e' esente da imposta di ricchezza mobile di categoria B.

[3]idem, c. 2°, legge n. 634; idem, legge n. 555; idem, c. 2°, legge n. 717. L'esenzione compete fino alla concorrenza del 50 per cento del costo delle opere e degli impianti previsti nel precedente comma.

[4]Art. 35, c. 1°, legge n. 634/1957. Le societa', gli enti tassabili in base a bilancio e le imprese commerciali che optano per la tassazione in base al bilancio, per ottenere la esenzione prevista dal primo comma del presente articolo debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle opere e il piano di finanziamento di queste.

[5]idem, c. 2°. L'esenzione e' concessa sempre che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale.

[6]idem, c. 3°. L'esenzione e' applicata in via provvisoria in base alla dichiarazione, per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e in via definitiva in base alle risultanze della documentazione e osservate le condizioni previste nel comma seguente.

[7]idem, c. 4°. Le opere debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa. Le date di inizio e di ultimazione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse dovranno essere comprovate mediante certificati emessi dall'Ufficio tecnico erariale competente territorialmente.

[8]idem, c. 5°; art. 13, c. 1°, lett. a), legge n. 717/1965. Il certificato previsto nel precedente comma deve essere presentato all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro centottanta giorni dalla ultimazione delle opere. Qualora risulti che le opere progettate non sono state iniziate o compiute nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine triennale di cui al comma precedente, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico del contribuente, una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 ottobre 1971, n.853

3

La L. 6 ottobre 1971, n.853 ha disposto (con l'art. 15, comma 5) che "Le norme di cui agli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 115 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, vanno interpretate nel senso che le agevolazioni fiscali ivi previste si applicano anche per gli alberghi e per le altre iniziative di cui all'articolo 125 del testo unico citato e relative attrezzature - sempre che sussista una complessa organizzazione tecnica degli impianti - nonche' per gli impianti di trasporto per mezzo di funi."

Testo vigente dal 10 novembre 1971 al 13 giugno 1978 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art107 · fonte su Normattiva