Art. 108
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1968 al 10 novembre 1971. Leggi il testo vigente →
[1]Registrazione a tassa fissa dei contratti di acquisto di suolo a fini industriali da parte dei comuni
[2]Art. 22, c. 1°, 2°, legge n. 634/1957; art 1, c. 3°, legge n. 707/1961. I contratti di acquisto di suolo da destinarsi ad impianti, installazioni o costruzioni per l'esercizio di attivita' industriali e comunque tendenti all'incremento della occupazione locale, stipulati dai comuni e quelli di cessione a ditte industriali, sono registrati a tassa fissa, di registro e ipotecaria, di L. 2.000.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 10 novembre 1971 · versione 0 su Normattiva