Art. 110

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[1]Registrazione a tassa fissa di atti occorrenti per la attuazione di iniziative industriali e condizioni relative

[2]Art. 37, c. 1°, legge n. 634/1957; articolo 1, c. 3° legge, 707/1961. Il beneficio della riduzione alla somma fissa di L. 2.000 delle imposte di registro e ipotecarie previsto dall'articolo precedente si applica, oltre che agli atti di trasferimento di proprieta' dei fabbricati e terreni occorrenti per i fini ivi indicati, anche alle ipoteche contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurta' di debiti contratti ai fini del pagamento.

[3]Art. 37, c. 2°, legge n. 634/1957. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'industria, commercio e artigianato, per l'agricoltura e le foreste, il beneficio puo' essere assentito per gli atti di acquisto in proprieta', in enfiteusi o di affitto ultra ventennale con o senza ipoteca, di terreni da assoggettare a radicale trasformazione con rilevanti investimenti di capitale o al rimboschimento in quanto i prodotti ottenibili siano interamente utilizzati quali materie prime e trasformati nello stabilimento industriale al cui esercizio i terreni sono funzionalmente destinati.

[4]idem, c. 3°. Con lo stesso decreto puo' essere concesso il beneficio della esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile di cui all'art. 106.

[5]Art. 39, c. 1°, legge n. 634/1957. Nel decreto ministeriale sono stabilite le condizioni della concessione e il termine entro il quale debbono essere adempiute.

[6]idem, c. 2°. Gli interessati decadono di pieno diritto dalla agevolazione e sono tenuti al pagamento delle imposte, tasse e soprattasse, nella misura normale, se entro tre mesi dalla scadenza del termine non comprovino con attestazione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, l'avvenuto adempimento.

[7]idem, c. 3°. Gli interessati sono ammessi provvisoriamente alle agevolazioni dietro esibizione agli uffici finanziari di un certificato comprovante l'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione debitamente documentata. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 ottobre 1971, n.853

3

La L. 6 ottobre 1971, n.853 ha disposto (con l'art. 15, comma 5) che "Le norme di cui agli articoli 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e 115 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, vanno interpretate nel senso che le agevolazioni fiscali ivi previste si applicano anche per gli alberghi e per le altre iniziative di cui all'articolo 125 del testo unico citato e relative attrezzature - sempre che sussista una complessa organizzazione tecnica degli impianti - nonche' per gli impianti di trasporto per mezzo di funi."

Testo vigente dal 10 novembre 1971 al 13 giugno 1978 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art110 · fonte su Normattiva