Art. 111

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[1]Registrazione a tassa fissa di atti costitutivi di societa' industriali

[2]Art. 36, c. 1°, legge n. 634/1957; articolo 1, c. 3°, legge n. 707/1961; art. 13, c. 1°, legge n. 717/1965. Gli atti costitutivi di societa', comprese quelle cooperative, che si costituiscano entro il 31 dicembre 1980, con sede nei territori di cui all'art. 1 e che abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' industriali, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie nella misura fissa di L. 2.000; sempre che il capitale relativo sia destinato all'impianto, negli indicati territori, di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e al loro esercizio.

[3]Idem, c. 2°. Il beneficio e' concesso anche nel caso di nuove societa' che si propongano di rilevare stabilimenti per ampliarli, trasformarli o riattivarli.

[4]Art. 13, c. 1°, lett. d), legge n. 717/1965. La registrazione a tassa fissa e' concessa anche per gli atti di normalizzazione delle societa' irregolari e di fatto, purche' stipulati entro il 30 giugno 1967 e purche' l'esistenza e l'attivita' delle societa' nei territori di cui all'art. 1 siano comprovate nei modi richiesti dall'art. 42 della legge 11 gennaio 1951, n. 25.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 10 novembre 1971 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art111 · fonte su Normattiva