Art. 112
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Registrazione a tassa fissa di altri atti di societa' industriali Art. 38, legge numero 634/1957. Il beneficio di cui all'art. 110, primo, secondo e terzo comma, e' concesso anche per i seguenti atti:
- a)aumenti del capitale, in numerario o beni o crediti, quando gli aumenti siano preordinati al potenziamento dell'attivita' industriale, anche se la ditta siasi costituita prima del 18 agosto 1957, purche' abbia sede ed operi nei territori indicati all'art. 1;
- b)emissione di obbligazioni che soddisfino alle condizioni indicate nella precedente lettera a) per gli aumenti di capitale;
- c)atti connessi con le obbligazioni di cui sopra e precisamente di consenso all'iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle obbligazioni e atti di estinzione di queste;
- d)atti di trasformazione, fusione, concentrazione di ditte aventi sede e svolgenti la loro attivita' industriale o commerciale nei territori di cui all'art. 1.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 10 novembre 1971 · versione 0 su Normattiva