Art. 114

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[1]Modalita' per l'applicazione delle agevolazioni fiscali

[2]Art. 13, c. 2°, legge n. 717/1965. Le modalita' per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli precedenti e dall'art. 148, sono fissate dal Ministro per le finanze d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 10 novembre 1971 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art114 · fonte su Normattiva