Art. 116

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[1]Agevolazioni in materia di idrocarburi

[2]Art. 28, u. c., legge n. 717/1965; legge n. 825/1960. Per gli idrocarburi estratti in tutti i territori di cui all'art. 1, limitatamente alla parte utilizzata dagli impianti industriali ubicati nelle province in cui avviene la coltivazione, non sono dovute le imposte di cui allo art. 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, e non e' dovuta la aliquota in natura che, ai sensi dell'art. 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, i concessionari di coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere allo Stato.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art116 · fonte su Normattiva