Art. 117
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[1]Finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese commerciali
[2]Art. 1, art. 5, c. 2° e u. c., L. n. 1016/1960; L. n. 264/1963; L. n. 53/1964. Il tasso di interesse per i finanziamenti a medio termine che l'ISVEIMER, l'IRFIS, il CIS e gli altri istituti di credito di cui alla legge 16 settembre 1960, n. 1016, sono autorizzati a concedere alle medie, e piccole imprese commerciali, istituite nei territori di cui all'art. 1, e' stabilito nella misura del 3 per cento annuo, comprensivo di ogni onere e spesa. La durata dei finanziamenti non puo' superare i dieci anni.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva