Art. 118
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[1]Contributi per l'artigianato
[2]Art. 17, c. 1°, L. n. 717/1965; art. 11, c. 1°, L. n. 634/1957; art. 2 L. n. 555/1959. Per il quinquennio decorrente dal 30 giugno 1965, la Cassa per il Mezzogiorno concede, con i limiti e le modalita' stabilite dal piano di coordinamento, agli imprenditori artigiani operanti nei territori di cui all'art. 1, tramite le commissioni provinciali dell'artigianato di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che si avvarranno dell'assistenza tecnica dell'E.N.A.P.I., contributi non superiori al 30 per cento della spesa per i macchinari occorrenti alla trasformazione, all'ammodernamento e alla meccanizzazione dell'azienda, ivi comprese le opere murarie in quanto concorrono in modo diretto ai fini di cui sopra.
[3]Art. 11, c. 3°, L. n. 634/1957. I contributi di cui al presente articolo non sono incompatibili con le agevolazioni creditizie previste dalle leggi in vigore a favore degli imprenditori artigiani per la quota rimasta a loro carico.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva