Art. 119
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. Leggi il testo vigente →
[1]Riserva del 30% delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche
[2]Art. 16, c. 1°, 2° L. n. 717/1965. Le disposizioni previste dall'art. 80 in materia di riserva di forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche si applicano anche alle imprese artigiane ubicate nei territori di cui all'art. 1, ivi compreso l'intero Lazio, nonche' nel territorio indicato nella legge 29 marzo 1956, n. 277.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva