Art. 12
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[1]Comitato esecutivo
[2]Art. 1, c. 1°, legge n. 166/1952. Art. 12, legge numero 634/1957. Art. 1, c. 2°, legge n. 166/1952. Il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno puo' nominare nel proprio seno un comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre il presidente, determinandone le attribuzioni. La relativa deliberazione e' sottoposta all'approvazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva