Art. 120
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[1]Contributi per la pesca
[2]Art. 17, c. 2°. L. n. 717/1965; art. 5, c. 1°, Legge n. 634/1957. La Cassa per il Mezzogiorno concede, per il quinquennio decorrente dal 30 giugno 1965, con i limiti e le modalita' stabilite dal piano di coordinamento, ai pescatori singoli od associati, operanti nei territori di cui allo art. 1, contributi, in misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata per la provvista ed il miglioramento degli scafi e delle attrezzature, comprese le spese per gli impianti a mare di coltivazione dei mitili e delle ostriche, per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento delle opere e delle attrezzature, per la conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca e per la produzione del ghiaccio, per la riparazione e fabbricazione di reti ed altri attrezzi, per il trasporto dei prodotti e sottoprodotti.
[3]Art. 5, c. 2°, L. n. 634/1957; art. 2, c. 2°, Legge n. 1508/1960. I contributi sono cumulabili con il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci previsto dalla legge 10 gennaio 1952, n. 16, modificata dalla legge 25 novembre 1960, n. 1508, nonche' dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, ma non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva