Art. 121
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[1]Contributi e mutui a tasso agevolato per la costruzione di impianti per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale relativi ai prodotti ittici.
[2]Art. 11, c. 1°, L. n. 717/1965. I contributi e mutui previsti dai primi cinque commi dell'art. 141 si applicano anche per la concessione dei contributi e dei mutui a tasso agevolato alle iniziative per la costruzione di impianti e di attrezzature per la conservazione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti ittici, promosse da cooperative, da consorzi di cooperative di produttori e di pescatori o da enti di sviluppo anche in associazione con imprese industriali, commerciali e societa' finanziarie, ai sensi e con le modalita' dell'art. 142, comma primo. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del citato art. 142.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva