Art. 122
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. Leggi il testo vigente →
[1]Impianti per la conservazione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti ittici
[2]Art. 11, c. 2°, L. n. 717/1965. Previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5, gli impianti per la distribuzione dei prodotti ittici di cui all'articolo precedente, ammissibili ai benefici previsti dai primi cinque commi dell'art. 141, possono essere ubicati anche fuori dei territori meridionali purche' gli impianti siano riservati esclusivamente ai prodotti ittici provenienti dal Mezzogiorno ed essi impianti risultino collegati con i produttori, singoli o associati, meridionali.
[3]Idem, c. 5° Nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno puo' autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a concorrere finanziariamente, mediante anticipazione di capitali agli enti cooperativistici e societari previsti dal primo comma dell'art. 142 e alle imprese industriali, alla realizzazione di iniziative organicamente coordinate e dirette ad agevolare, attraverso la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti ittici, il collocamento dei prodotti stessi sui mercati di consumo nazionali ed esteri.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva