Art. 124
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. Leggi il testo vigente →
[1]Norme applicabili nel settore del turismo
[2]Per gli interventi nel settore del turismo si applicano le disposizioni contenute negli artt. 125, 126, 127 e 128, concernenti l'intero territorio meridionale, quelle di cui agli artt. 155 e 156, relative ai comprensori di sviluppo turistico e quelle dell'art. 157, relative ai territori esterni a detti comprensori.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva