Art. 126
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[1]Maggiorazione dei contributi sui mutui per iniziative alberghiere Art. 1, L. n. 68/1962; artt. 1 e 2, L. n. 234/1963; Nei territori di cui all'art. 1 la Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a maggiorare dell'1 per cento il contributo dello Stato concesso ai sensi dell'art. 1 della art. 1 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, modificato dall'art. 1 della legge 1 giugno 1966, n. 422, nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli istituti di credito all'uopo autorizzati per la costruzione, ricostruzione, ampliamento e adattamento di immobili ad uso di albergo o di pensioni o di locande, nonche' di autostelli, ostelli per la gioventu', case per ferie, rifugi montani, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero e stabilimenti idro-termali e balneari. Uguale maggiorazione la Cassa e' autorizzata a disporre sul contributo statale previsto dal citato art. 1 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, nel pagamento dell'importo dei mutui concessi per l'arredamento e l'ammodernamento degli esercizi sopra indicati.
[2]Art. 2, L. n. 68/1962; art. 2, L. n. 422/1966. Le maggiorazioni di cui ai precedenti commi sono ammesse anche sui contributi concessi per opere iniziate prima del 22 marzo 1962 a condizione che sia stata presentata regolare domanda, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 691 e relative convenzioni e che, per tali opere, il richiedente non abbia gia' beneficiato ne' intenda piu' beneficiare delle provvidenze previste dalla citata legge o da altri provvedimenti dello Stato o delle regioni, compresi i mutui di favore accordati con anticipazioni dalla Cassa per il Mezzogiorno.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva