Art. 128
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[1]Parere degli enti provinciali per il turismo
[2]Art. 30, c. 3°, L. n. 717/1965. Quando trattasi di materia attinente al turismo, la Cassa per il Mezzogiorno, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dal presente testo unico, provvede sentito il parere dell'ente provinciale per il turismo competente per territorio.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva