Art. 13

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. Leggi il testo vigente →

[1]Collegio dei revisori

[2]Art. 21, legge n. 646/1950; articolo 14, legge n. 259/1858. Il collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica due anni. I suoi componenti possono essere riconfermati per un altro biennio. Un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dal presidente della Corte dei conti fra i consiglieri della Corte stessa. Gli altri membri sono nominati dal Ministro per il tesoro. La presidenza spetta ad un consigliere della Corte dei conti. Il collegio dei revisori, che esercita la sua funzione a carattere continuativo presso la Cassa per il Mezzogiorno, tra gli altri poteri ha quelli di:

  • a)vigilare sull'osservanza delle leggi da parte del consiglio di amministrazione;
  • b)accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
  • c)fare il riscontro consuntivo sulle spese della Cassa per il Mezzogiorno;
  • d)richiedere tutti i documenti dai quali traggano origine le spese.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art13 · fonte su Normattiva