Art. 130
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[1]Assistenza tecnica alle imprese e alla organizzazione amministrativa locale
[2]Art. 19, c. 1° L. n. 717/1965. Per l'espansione e l'ammodernamento delle strutture produttive, sono predisposti servizi di assistenza tecnica a favore delle imprese operanti nei vari settori economici, ivi comprese le cooperative.
[3]Idem c. 2°. Per l'adeguamento della organizzazione amministrativa locale ai compiti derivanti dall'attuazione del piano di coordinamento, sono predisposti servizi di assistenza tecnica, da espletarsi mediante programmi concordati con le amministrazioni interessate.
[4]Idem. c. 3°. A tali servizi provvede l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM), di cui all'art. 42, sulla base di programmi esecutivi, predisposti in attuazione del piano, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
[5]Idem c. 4°. Alla assistenza tecnica alle imprese agricole, la Cassa per il Mezzogiorno provvede avvalendosi degli organi statali e degli enti aventi competenza in materia.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva