Art. 132
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[1]Programmi di ricerca scientifica applicata
[3]Idem c. 2°. I programmi sono realizzati mediante progetti, formulati con la particolare collaborazione degli istituti universitari meridionali; l'onere finanziario e' assunto in tutto o in parte dalla Cassa per il Mezzogiorno che ne affida l'esecuzione ad enti e istituti specializzati e ad imprese riconosciute idonee. All'affidamento la Cassa per il Mezzogiorno provvede mediante convenzione, la cui stipulazione e' subordinata al conforme parere del Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica e, nei limiti delle rispettive competenze, dei Ministri per l'industria, commercio e artigianato, per la agricoltura e foreste e per la pubblica istruzione.
[4]Idem c. 3°. La Cassa per il Mezzogiorno esercita il controllo nella esecuzione dei progetti e si riserva, in rapporto all'onere assunto, i diritti di utilizzazione e di diffusione dei risultati delle ricerche eseguite.
[5]Idem c. 4° Le agevolazioni di cui agli articoli 101 e 102 possono essere concesse anche agli istituti universitari meridionali e ai centri di ricerca scientifica applicata, che abbiano sede nei territori indicati nell'art. 1 e rispondano a finalita' di sviluppo delle attivita' produttive del Mezzogiorno.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva