Art. 134
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[1]Competenze generali della Cassa per il Mezzogiorno
[2]Art. 6, c. 1°, L. n. 717/1965. Nell'ambito dei comprensori di zone irrigue e di valorizzazione agricola ad esse connesse, di sviluppo industriale e di sviluppo turistico, di cui all'art. 2, la Cassa per il Mezzogiorno assicura il conseguimento degli obiettivi stabiliti dai piani, curando, a livello tecnicoesecutivo, il rispetto delle priorita', dei tempi e delle modalita' per la realizzazione degli interventi.
[3]Idem, c. 2°. In ciascuna di queste zone la Cassa e' autorizzata a realizzare a suo totale carico, ai sensi degli articoli 32 e 33, le infrastrutture necessarie alla localizzazione delle attivita' produttive, a concedere le agevolazioni e ad effettuare gli interventi per il progresso tecnico e lo sviluppo civile, secondo quanto disposto dalle norme del presente testo unico. Restano ferme tutte le altre competenze attribuite dalla legge alla Cassa per il Mezzogiorno.
[4]Idem, c. 10°. Nel caso in cui i consorzi di bonifica, gli enti di sviluppo e i consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale non siano in grado di adempiere a specifici compiti per il conseguimento degli obiettivi fissati dal piano di coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con i Ministri competenti e, ove la competenza e' delegata alle regioni, sentite le amministrazioni regionali, autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a provvedervi in via sostitutiva.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva