Art. 135
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[1]Viabilita' non statale
[2]Art. 5, c. 2°, L. n. 646/1950; art. 6, c. 2°, L. n. 717/1965. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 59, primo comma, per le opere riguardanti la viabilita' ordinaria non statale, la Cassa per il Mezzogiorno potra' assumere a totale o parziale suo carico, la spesa di sistemazione di strade esistenti, anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi dello Stato. Potra' inoltre assumere a totale suo carico la costruzione di nuove strade per le quali non sia previsto alcun contributo.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva