Art. 138
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[1]Impianti di linee traghetto e sistemazione di linee ferroviarie
[2]Art. 6, c. 2°, L. n. 717/1965; art. 14, c. 1°, L. n. 634/1957. La Cassa per il Mezzogiorno puo' essere autorizzata dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i mezzi occorrenti per l'impianto o la sistemazione di linee traghetto ed opere connesse (compreso il loro armamento) che siano riconosciute dal predetto Comitato di particolare interesse per lo sviluppo economico delle regioni meridionali, purche' almeno uno dei punti terminali della linea sia ubicata nei comprensori delimitati ai sensi dell'art. 2.
[3]Art. 6, c. 2°, legge n. 717/1965; art. 14, c. 2°, legge n. 634/1957. Le eventuali opere marittime che fossero riconosciute necessarie per rendere possibile l'impianto o la sistemazione delle linee di traghetto saranno eseguite dal Ministero dei lavori pubblici, con mezzi forniti dalla Cassa per il Mezzogiorno, in base a deliberazione del Comitato dei Ministri, di cui al primo comma dell'art. 5.
[4]Art. 1, c. 2°, L. n. 949/1952 La Cassa puo' essere altresi' autorizzata, in base alle direttive del piano di coordinamento, ad effettuare opere di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a grande traffico.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva