Art. 139

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[1]Contributi per impianti di adduzione e di distribuzione di energia per uso agricolo, industriale e per servizi pubblici nei centri rurali.

[2]Art. 6, c. 2°, L. n. 717/1965; art. 9, c. 1, L. n. 297/1953 La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata ad assumere a totale suo carico nei comprensori di cui al presente titolo, le spese per la costruzione di linee di adduzione di elettricita' per scopi agricoli, industriali e per servizi pubblici nei centri rurali, con particolare riguardo a quelli compresi nelle zone di bonifica previste dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini.

[3]Art. 9, c. 1°, L. n. 634/1957 Negli stessi comprensori, la Cassa per il Mezzogiorno puo' ammettere a contributo le spese da sostenersi dai proprietari interessati per promuovere la costruzione degli impianti di adduzione e distribuzione dell'energia elettrica, occorrenti per gli usi del comprensorio di bonifica o di una notevole parte di esso.

[4]Art. 1, L. n. 1124/1955; art. 9 T. U. n. 215/1933. Il contributo della Cassa per il Mezzogiorno viene concesso sulla base dei criteri fissati dal piano di coordinamento.

[5]Art. 9, c. 3°, L. n. 634/1957 Nei casi in cui la Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata ad assumere a totale suo carico le spese per la costruzione di linee di adduzione di cui al primo comma del presente articolo, e' in facolta' dello stesso ente di promuovere l'impianto di tali linee.

Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art139 · fonte su Normattiva