Art. 14
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[1]Personale della Cassa per il Mezzogiorno
[2]Art. 33, c. 1°, legge n. 717/1965; Il personale della Cassa per il Mezzogiorno e' comandato dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici o assunto con, contratto a tempo indeterminato.
[3]idem, c. 2°. Le disposizioni relative all'ordinamento del personale sono adottate dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria e approvate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
[4]Art. 22, c. 3°, legge n. 646/1950. Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina il contingente del personale che le singole amministrazioni dello Stato debbono comandare a prestar servizio presso la Cassa medesima.
[5]idem, c. 4°. Per il comando degli impiegati dello Stato presso la Cassa per il Mezzogiorno occorre il preventivo assenso della medesima.
[6]idem, c. 6°. La Cassa per il Mezzogiorno rimborsa alle amministrazioni interessate gli emolumenti spettanti al personale comandato.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva