Art. 140
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. Leggi il testo vigente →
[1]Oneri per opere infrastrutturali e disposizioni per i consorzi di bonifica
[2]Art. 6, c. 4°, legge n. 717/1965. Nei comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse, sono eseguite a totale carico dello Stato:
[3]Art. 2, c. 2°, R.D. n. 215/1933.
- a)le opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilita' del terreno e del buon regime delle acque;
- b)le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo;
- c)il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento;
- d)le opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali;
- e)le opere di difesa dalle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse;
- f)le cabine di trasformazione e le linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica per gli usi agricoli dell'intero comprensorio o di una parte notevole di esso;
- g)le opere stradali, edilizie o d'altra natura che siano di interesse comune del comprensorio o di una parte notevole di esso;
- h)la riunione di piu' appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unita' fondiarie.
[4]Art. 6, c. 4°, legge n. 717/1965. I mutui contratti da enti e consorzi di bonifica con la Cassa per il Mezzogiorno per oneri ricadenti sulla proprieta' privata a seguito di precedenti programmi, possono essere consolidati ed ulteriormente rateizzati, con i criteri e le modalita' stabiliti dal piano di coordinamento.
[5]Idem, c. 6. La vigilanza e tutela sui consorzi di bonifica che operano per l'attuazione degli interventi straordinari previsti dal presente testo unico, e' esercitata, salvo le disposizioni vigenti nelle regioni a statuto speciale, dal Ministero per l'agricoltura e le foreste, sentita una commissione composta da rappresentanti del predetto Ministero, del Ministro per gli interventi straordinari nel - Mezzogiorno e da un rappresentante di ciascuna amministrazione regionale interessata.
[6]Idem c. 7 Fino all'attuazione dell'ordinamento regionale, fanno parte della predetta commissione, per le regioni comprese nei territori di cui all'art. 1, i presidenti dei Comitati regionali per la programmazione economica.
Testo vigente dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978 · versione 0 su Normattiva